Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
FIRMATO_10. CALCIO 32
FIRMATO_9. RUGBY 32H
FIRMATO_8. PATTINAGGIO 8 H
FIRMATO_7. NUOTO 24 H
FIRMATO_6.TENNIS 16 H
FIRMATO_5. PALLACANESTRO 16 H
FIRMATO_4. PALLAVOLO 16 H
FIRMATO_3. ORIENTEERING 8 ORE
FIRMATO_2. GINNASTICA ARTISTICA 8 H
FIRMATO_1. ATLETICA 40 H